La Legge di Bilancio 2025 ha modificato le aliquote per il bonus fiscale per le ristrutturazioni edilizie, come segue:
• Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, escluse quelle per la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, l‘aliquota è in generale ridotta al 30% (invece del 36%), fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non
superiore a 48.000 euro per unità immobiliare;
• Per le spese sostenute nel solo 2025, la detrazione spettante è elevata al 50% in caso di abitazione principale ed al 36% per gli altri casi, su un massimo di 96.000 euro di spese per unità immobiliare
• Per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, la detrazione per l’abitazione principale scende al 36% e per gli altri casi al 30%, sempre su un massimo di 96.000 euro di spese per unità immobiliare.
Si tratta di una novità di grande interesse per i sistemi di sicurezza, considerato che la legge agevola espressamente
gli interventi sugli immobili residenziali “relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento
di atti illeciti da parte di terzi”.
In particolare, in base alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sono agevolabili:
– Allarme/sistemi antifurto (finestre esterne: installazione, sostituzione dell’impianto o riparazione con innovazioni; apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline; fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati)
– Allarme (riparazione senza innovazioni dell’impianto o riparazione con sostituzione di alcuni elementi)
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef.
In particolare, l’agevolazione spetta non soli ai proprietari, ma anche ai titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) ed agli inquilini di un immobile.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile
considerare anche:
– le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
– le spese per l’acquisto dei materiali;
– il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
– l’imposta sul valore aggiunto.